Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “A.T.O. – Associazione Trapianti Organi”. L’Associazione è considerata ONLUS (Organizzzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell’art.10 del D.L.gs 4 dicembre 1997 n. 460. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
SEDE
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore, 3 presso Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può trasferire la sede, nonchè istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia e del Territorio Nazionale.
DURATA
Art. 3 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta anche per le seguenti cause:
– impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali;
– deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli associati;
– soprawenuta mancanza di tutti gli associati;
– altri motivi previsti dal Codice Civile.
SCOPI
Art. 4 – L’Associazione senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e dell’assistenza sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva, dei seguenti scopi:
L’Associazione può promuovere l’istituzione e l’organizzazione di analoghe Associazioni che, a livello delle singole regioni, intendano svolgere le medesime attività. Pertanto ogni Associazione potrà assumere la denominazione “A.T.O.” seguita dall’indicazione territoriale della regione nella quale opera. Con apposito regolamento, da approvarsi dall’assemblea, verranno disciplinati i rapporti fra le Associazioni e le modalità per la costituzione del Comitato di Coordinamento Nazionale sotto la presidenza del Presidente dell’Associazione A.T.O. . L’Associazione, sempre per meglio raggiungere i propri scopi statutari, aderisce ad altre Istituzioni e Organizzazioni di volontariato di II livello (Federazioni o Fondazioni).
L’Associazione non ha finalità di lucro ed è estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione di parte politica ed è aperta, senza distinzione alcuna, agli appartenenti di qualsiasi nazionalità, razza e confessione religiosa. AI fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
ASSOCIATI
Art. 5 – Il numero degli associati è illimitato. GlI associati si dividono in Associati Effettivi, Simpatizzanti, Sostenitori e Benemeriti. Sono Associati Effettivi coloro che hanno subito o sono in attesa di trapianto, previa domanda scritta di ammissione e che avranno versato la quota di associazione. Gli Associati Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze. Sono Associati Sostenitori e Simpatizzanti tutti coloro che contribuiranno con qualsiasi mezzo al sostentamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adésione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto e potranno essere eletti alle cariche sociali. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontariato possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Art. 6 – Salvo che per i firmatari dell’atto costitutivo, la domanda di ammissione dà diritto alla qualifica di Associato, subordinata tuttavia a successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Dal momento della ratifica l’Associato acquisisce il diritto di voto, il diritto di frequentare la sede sociale, il diritto a svolgere -secondo le proprie possibilità – le attività di volontariato ed istituzionali proprie dell’Associazione. L’Associato si impegna ad adottare comportamenti coerenti con i fini statutari, a portare a compimento – secondo le proprie possibilità – gli obblighi assunti, al rispetto dei principi ispirati all’etica e alla morale.
ESCLUSIONE APPARTENENZA
Art. 7 – L’appartenenza all’Associazione cessa con:
ORGANI DEL L ‘ASSOCIAZIONE
Art. 8 – Gli Organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea Generale;
Il Consiglio Direttivo;
Il Comitato Tecnico Scientifico
Il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione di eventuali particolari incarichi, di norma autorizzati dal Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEE
Art. 9 – L’assemblea generale ordinaria è composta da tutti gli Associati dell’Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, con preavviso di quindici giorni mediante comunicazione scritta, di norma non oltre il 30 aprile. L’ordine del giorno verrà indicato nella convocazione. L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata con preavviso di quindici giorni con comunicazione scritta tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. Hanno diritto di voto nelle Assemblee tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati che non rivestano cariche sociali. Ogni Associato può portare in Assemblea fino a un massimo di dieci deleghe.
Art. 10 – L’Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione potrà deliberare con l’intervento di almeno il cinquanta per cento più uno degli Associati.
In seconda convocazione le deliberazioni dell’ Assemblea Generale Ordinaria sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. Per le deliberazioni da prendersi in Assemblea Straordinaria, riguardanti le modifiche statutarie occorre la presenza in proprio, o per delega, di almeno i due terzi degli Associati. In seconda convocazione invece l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto, salvo che per lo scioglimento dell’Associazione di cui al successivo art. 20.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
All’Assemblea Generale Ordinaria compete:
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria devono constare del verbale sottoscritto
dal Presidente della stessa e dal Segretario.
AMMINISTRAZIONE
Art. 11 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri, eletti tra gli Associati dell’Assemblea degli Associati, per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa o di tre assenze ingiustificate di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultimo rinnovo cariche.
Il Consigliere nominato resterà in carica fino alla prima Assemblea.
Art. 12 – Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Presidente, i Vice Presidenti che ritiene necessari, un Segretario un Tesoriere ed un Delegato per il Consiglio di Coordinamento Nazionale. Dovrà inoltre proporre all’assemblea i nominativi dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.
Il Consiglio può attribuire parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da cinque membri.
Il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica, e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’adunanza sarà presieduta dal Presidente ed in sua assenza da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia per l’ordinaria che straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che la legge o il presente statuto riserva all’Assemblea degli Associati.
Art. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni ed a lui è devoluta la firma sociale e rappresenta legalmente l’Associazione in ogni suo rapporto ufficiale con le Autorità Pubbliche e Private: su delega del Consiglio si può attuare ogni iniziativa per il raggiungimento degli scopi sociali.
Nessuna obbligazione, di qualsiasi genere, potrà essere assunta di fronte a terzi senza essere preventivamente stata autorizzata dal Consiglio Direttivo. Detta autorizzazione dovrà risultare da regolare delibera. Il Segretario prowede alla gestione dei servizi di segreteria, redige e conserva il registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire i poteri di firma del Presidente, del Vice Presidente del Tesoriere.
Il Tesoriere provvede all’organizzazione amministrativa/contabile.
Il Tesoriere risponde della corretta amministrazione dei fondi dell’Associazione ed ha potere di firma.
L’Associazione può anche avvalersi di collaboratori esterni.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 15 – Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico gli Associati nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, interessati a studiare e promuovere iniziative tendenti al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. I membri del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare al Consiglio Direttivo solo col diritto di parola. Il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico non è vincolante per il Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Comitato Tecnico Scientifico:
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 16 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, anche tra non associati. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 17 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Art. 18 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Art. 19 – L’esercizio sociale si chiude il trentun dicembre di ciascun anno: il Comitato Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
SCIOGLIMENTO
Art. 20 – Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati con voto favorevole della metà più uno degli Associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione l’attivo netto sarà devoluto interamente ad altre organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima.
CONTROVERSIE
Art. 21 – AI fine di dirimere eventuali gravi divergenze o controversie tra gli Associati, o tra questi ed i suoi Organi, anche su richiesta di un Associato potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo un Collegio di Garanti composto da tre membri scelti tra gli Associati.
Il più anziano dei tre membri è il presidente di diritto. Il Collegio dei Garanti si riunisce e decide la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo deve essere sempre ispirato al fine riconciliativo. Esso è vincolante per tutte le parti interessate ed inappellabile. Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria che curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati. Poichè la carica dei Garanti è eminentemente onorifica, gli Associati che accettano la nomina esplicano l’incarico gratuitamente.